LE MODIFICHE ALLA LEGGE SUL RECUPERO DEI SEMINTERRATI

Il Consiglio della Regione Lombardia ha approvato le modifiche alla legge sul recupero dei seminterrati della quale è stato relatore il consigliere Ing. Fabio Altitonante.

Queste le modifiche integrative introdotte:

 

Art. 1, Punto 4 - Qualora i locali presentino altezze interne irregolari, si considera l’altezza media, calcolata dividendo il volume della parte di vano seminterrato la cui altezza superi metri 1,50 per la superficie relativa.

Art. 2, Punto 4 - Per gli interventi di recupero fino a 100 mq di superficie  lorda, anche nei casi di cambio di destinazione d’uso, sono esclusi il reperimento di aree per servizi e attrezzature pubblici e di interesse pubblico o generale e la monetizzazione.

Art. 3, Punto 3 - Qualora il recupero dei locali seminterrati comporti la creazione di autonome unità a uso abitativo, i comuni trasmettono alle Agenzie di tutela della salute (ATS) territorialmente competenti copia della segnalazione certificata presentata ai sensi dell’articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), che deve essere corredata da attestazione sul rispetto dei limiti di esposizione al gas radon stabiliti dal regolamento edilizio comunale o, in difetto, dalle linee guida di cui al decreto del direttore generale alla sanità 21 dicembre 2011, n. 12678 (Linee guida per la prevenzione delle esposizioni al gas radon in ambienti

indoor) e successive eventuali modifiche e integra-zioni. - Punto 4. Le pareti interrate dovranno essere protette con intercapedini aerate o con altre soluzioni tecniche della stessa efficacia. - Punto 5. Dovrà essere garantita la presenza di idoneo vespaio aerato su tutta la superficie dei locali o altra  soluzione tecnica della stessa efficacia. - Punto 6. Per il recupero a uso abitativo inteso come estensione di un’unità residenziale esistente e solo per locali accessori o di servizio è sempre ammesso il ricorso ad aero-illuminazione totalmente artificiale purché la parte recuperata non superi il 50% della superficie utile complessiva dell’unità. - Punto 7. Per il recupero a uso abitativo inteso come creazione di unità autonome, il raggiungimento degli indici di aero-illuminazione con impianti tecnologici non potrà superare il 50%  rispetto a quanto previsto dai regolamenti locali. -  Punto 8. Per il recupero a uso abitativo, per il calcolo dei rapporti aero-illuminanti la distanza tra le  luci del locale e il fabbricato prospiciente dovrà essere di almeno metri 2,5.

Art. 4, Punto 1 - Entro il 31 ottobre 2017 i comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, motivata in relazione a specifiche esigenze di tutela  paesaggistica o igienico-sanitaria, di difesa del suolo e di rischio

idrogeologico in particolare derivante dalle classificazioni P2 e P3 del Piano di Gestione Rischio Alluvioni nel bacino del fiume Po (PGRA), possono disporre l’esclusione di parti del territorio dall’applicazione delle disposizioni della presente legge. Le presenti disposizioni di legge si applicano direttamente dopo la delibera del Consiglio comunale ivi prevista entro il 31 ottobre 2017.

 

Il presidente di Assoedilizia, Achille Colombo Clerici, commentando dichiara che: «si tratta di integrazioni legislative quanto mai opportune e utili ai fini di una razionalizzazione dell'impianto normativo base e della sua concreta applicabilità».


Redazione Assoedilizia





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