ACCADDE L'1 LUGLIO

1 luglio 2005 L'Italia dice addio al servizio di leva obbligatorio: la leva militare resta aperta solo a volontari



Il servizio militare di leva in Italia (formalmente coscrizione obbligatoria di una classe, popolarmente naja) indica, in Italia, il servizio militare obbligatorio.

Istituito nello stato unitario italiano con la nascita del Regno d'Italia e confermato con la nascita della Repubblica italiana, è stato in regime operativo dal 1861 al 2004, per 143 anni. L'obbligatorietà del servizio, prevista dalla costituzione della Repubblica Italiana, è ordinariamente inattiva dal 1º gennaio 2005, come stabilito dalla legge 23 agosto 2004, n. 226.

Il personale militare di leva percepisce durante il servizio un'indennità, più volte modificata nel corso degli anni e di importo variabile a seconda dell'arma, del corpo di inquadramento e delle funzioni svolte. Il servizio prestato è inoltre valido ai fini pensionistici ed è tale anche in seguito all'emanazione della legge Martino.

Durante il governo D'Alema I fu emanata la legge delega 14 novembre 2000, n. 331 promossa principalmente dal senatore Carlo Scognamiglio. La legge conferiva al governo italiano delega a emanare disposizioni concernenti le forze armate italiane tra cui la graduale sostituzione, entro sette anni dall'emanazione della norma, dei militari in servizio obbligatorio di leva con volontari di truppa, anche se solo in determinati casi, poiché la norma non aboliva radicalmente l'obbligo della coscrizione.

Il successivo d.lgs. 8 maggio 2001, n. 215, emanato durante il governo Amato II, che introdusse alcune modifiche in tema di rinvio per motivi di studio, disposizioni sugli ufficiali e altre norme per il superamento progressivo del servizio di leva, stabilì che le chiamate fossero sospese a partire dal 1º gennaio 2007. Nel contempo la Corte costituzionale della Repubblica Italiana confermava inoltre il suo orientamento giurisprudenziale con la pronuncia della sentenza del 16 luglio 2004, n. 228, riguardo ad alcune questioni di legittimità costituzionale in merito al servizio civile, rimarcando ulteriormente che il dovere, sancito dalla carta costituzionale, dei cittadini della difesa della patria potesse essere assolto in maniera equivalente con modalità diverse e/o estranee alla difesa militare. La sospensione venne infine anticipata con la legge 23 agosto 2004, n. 226 promulgata durante il governo Berlusconi II: la norma, modificando il decreto legislativo n. 215/2001, fissava la sospensione delle chiamate per lo svolgimento del servizio di leva a decorrere dal 1º gennaio 2005, disponendo comunque la chiamata al servizio, fino al 31 dicembre 2004, per tutti i soggetti nati entro il 1985 incluso, tranne nel caso di coloro che avessero presentato domanda di rinvio per motivi di studio, anch'essi di conseguenza non chiamati al servizio di leva. Il decreto del Ministero della Difesa del 20 settembre 2004 (emanato in attuazione dell'art. 11 bis del d.lgs. 215/2001) fissò al 30 settembre 2004 il termine delle visite di leva. Il successivo decreto legge 30 giugno 2005, n. 115 - convertito in legge 17 agosto 2005, n. 168 - introdusse infine la possibilità a decorrere dal 1º luglio, per il personale in servizio espletante sia il servizio di leva sia il servizio civile sostitutivo, di poterne cessare anticipatamente la prestazione, con apposita domanda.


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