NUOVE MISURE VALIDE IN LOMBARDIA 2
- 12 dicembre 2020 Dalla Lombardia
SPOSTAMENTI DURANTE LE FESTIVITÀ
A partire dal 21 dicembre 2020 fino al 6 gennaio 2021 compreso si applicano in tutta Italia, indipendentemente dalla “zona” di collocazione, le misure previste dal Decreto Legge n. 158 del 2 dicembre 2020 e dal DPCM del 3 dicembre 2020.
Nel periodo sopra indicato è fatto divieto di spostarsi in entrata e in uscita tra i territori di diverse Regioni o Province autonome, salvo per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. Resta sempre consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza, fatta eccezione per gli spostamenti verso le seconde case ubicate in un’altra Regione o Provincia autonoma.
Nei giorni del 25 dicembre, 26 dicembre e 1° gennaio 2021 sono inoltre vietati gli spostamenti tra comuni, salvo che per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. In queste giornate è sempre consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza, ma è vietato raggiungere le seconde case ubicate oltre che in altra Regione o Provincia autonoma, anche in altri comuni.
Resta in vigore il divieto di spostarsi dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo.
In occasione del Capodanno, gli spostamenti notturni sono vietati tra le ore 22.00 del 31 dicembre 2020 fino alle ore 7.00 del 1° gennaio 2021.
Anche in questi casi restano consentiti gli spostamenti dovuti a comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute.
ESERCIZI COMMERCIALI, SERVIZI ALLA PERSONA E RISTORAZIONE
Dal 4 dicembre 2020 fino al 6 gennaio 2021, l’apertura degli esercizi commerciali al dettaglio è consentita fino alle ore 21.00.
Le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni. Tali attività si svolgono nel rispetto delle linee guida regionali per il commercio al dettaglio in sede fissa.
Non sono più previste limitazioni alle categorie di beni vendibili. Nelle giornate festive e prefestive, resta invece confermata la chiusura degli esercizi commerciali presenti all'interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili, ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi ed edicole.
Ripartono le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), che sono consentite dalle ore 5.00 fino alle ore 18.00. Il consumo al tavolo è consentito per un massimo di 4 persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi.
Dopo le ore 18.00 è vietato consumare cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico. L’asporto è consentito fino alle ore 22.00 con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Per la consegna a domicilio non ci sono restrizioni. Le attività dei servizi di ristorazione sono consentite, nelle stesse modalità, anche durante i giorni festivi.
All’ingresso di tutti gli esercizi di cui è autorizzata l’apertura dovrà essere obbligatoriamente esposto un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente all’interno, sulla base dei protocolli e delle linee guida in vigore.
Le attività inerenti ai servizi alla persona sono consentite nel rispetto dei relativi protocolli.
La ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive è consentita senza limiti di orario, limitatamente ai propri clienti. Dalle ore 18:00 del 31 dicembre 2020 fino alle ore 7:00 del 1° gennaio 2021, la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive è consentita solo con servizio in camera.