Coronavirus, Regione Lombardia: nuova ordinanza per l’attività agricola

Nell’atto anche controllo faunistico, venatorio e pesca

È alla firma del presidente della Regione LombardiaAttilio Fontana, un’ordinanza, che prevede, fra l’altro, provvedimenti per l’attivita’ agricola.  Gli effetti dell’atto che riguarda anche il controllo faunistico, quello venatorio e la pesca saranno efficaci da giovedì 10 dicembre.

Ordinanza attività agricola

Secondo quanto previsto dall’ordinanza sono consentite :
• Attivita’ agricola su superfici anche di limitate dimensioni, non adiacenti a prima od altra abitazione, adibite alle produzioni per autoconsumo, anche personale e non commerciale. La condizione è che il soggetto interessato attesti, con autodichiarazione completa di tutte le necessarie indicazioni per la relativa verifica, il possesso di tale superficie agricola produttiva. Essa inoltre dev’essere  effettivamente adibita ai predetti fini, con indicazione del percorso più breve per il raggiungimento del sito.
• L’attività di ricerca dei tartufi svolta in modo professionale. È possibile anche fuori dal proprio comune di residenza o di domicilio, purché il  soggetto sia in possesso del tesserino di abilitazione alla raccolta di tartufi in corso di validità. Dev’essere inoltre titolare di partiva iva o in possesso del modello F24 di attestazione del versamento per sostituto di imposta entro 7.000 euro.

Attività agricola e di pesca

È consentita:
• L’attività di pesca professionale  in tutto il territorio della regione.
• Lo svolgimento dell’attività di pesca dilettantistico sportiva, compresa la pesca subacquea e con l’uso di natante. È limitata esclusivamente nel territorio della provincia di residenza, domicilio o abitazione.
• All’interno del territorio provinciale consentiti spostamenti delle guardie ittiche volontarie di cui alla Legge regionale n. 31 del 5 dicembre 2008.
• Lo spostamento degli operatori dal comune di residenza, domicilio o abitazione al fine dello svolgimento di attività ittiogenica negli incubatoi ittici.
•Ai soggetti espressamente autorizzati lo svolgimento delle attività di contenimento delle specie ittiche alloctone invasive.
• L’attività di pesca nei centri privati , esclusivamente nel territorio della provincia di residenza, domicilio o abitazione.

 Attivita’  venatoria e controllo fauna selvatica

L’attività di controllo ai sensi dell’art. 41 della l.r. 26/93 deve svolgersi nel rispetto delle seguenti condizioni.
• All’interno del territorio provinciale gli spostamenti dei soggetti di cui all’art. 48, comma 5 della l.r. 26/93 per gli interventi di controllo e contenimento. Devono essere  coordinati dalla Polizia provinciale e dalla Polizia della Città metropolitana di Milano.
• I proprietari o conduttori dei fondi nei quali si attuano i piani di controllo, muniti di licenza di caccia, autorizzati ai sensi dell’art. 41 della l.r. 26/93, possono attivarsi secondo le modalità di coordinamento stabilite dalla Polizia Provinciale e dalla Polizia della Città metropolitana di Milano.
• Lo spostamento dei soggetti abilitati e autorizzati ai sensi dell’art. 41 della l.r. 26/93, dei quali la Polizia provinciale e la Polizia della Città metropolitana di Milano possono avvalersi nell’effettuazione degli interventi di controllo, avviene entro i limiti disposti dai medesimi organi di polizia giudiziaria.

Spostamento consentito al di fuori del comune di residenza, domicilio o abitazione
• Ai cacciatori, per l’esercizio dell’attività venatoria nell’ambito territoriale di caccia o nel comprensorio alpino di caccia di residenza venatoria ovvero di iscrizione. È compresa la caccia da appostamento fisso, e tutte le attività complementari alla caccia e al controllo. Tra questi ad esempio, l’addestramento e allenamento cani, il recupero degli ungulati feriti e il trasporto e trattamento delle carcasse negli appositi centri di raccolta. Tutto ciò deve avvenire nel rispetto della normativa di settore.
• I cacciatori aventi titolo all’esercizio venatorio all’interno degli istituti privati, ovvero delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico venatorie, in quanto autorizzati dall’azienda, nel rispetto della normativa di settore.

Attivita’ agricola e  controllo fauna selvatica
L’attività agricola, venatoria e l’attività di controllo della fauna selvatica sono limitate ai soli residenti anagraficamente in Lombardia ed esclusivamente all’interno dei confini amministrativi regionali. Non è consentita pertanto l’attività venatoria né l’attività di controllo ai cacciatori e ai soggetti abilitati e autorizzati con residenza anagrafica fuori dai confini amministrativi della Regione Lombardia. La regola vale anche nel caso di domicilio o abitazione all’interno del territorio regionale.
Gli spostamenti nonché l’esercizio di tutte le attività sopra disposte, dovranno avvenire nel rispetto delle misure di distanziamento sociale e con l’utilizzo dei previsti dispositivi di protezione individuale.
Tali disposizioni producono i loro effetti dalla data del 10 dicembre 2020 e sono efficaci fino alla data in cui il territorio della Regione Lombardia permane nell’attuale classificazione regionale. Quella cioè dell’art.2 del Dpcm 3 dicembre, ovvero la cosiddetta zona arancione.

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