NUOVE MISURE VALIDE IN LOMBARDIA 1

Il Decreto del Presidente del Consiglio del 3 dicembre 2020 conferma l’individuazione di tre differenti “zone”, corrispondenti ad altrettanti scenari di rischio, per le quali sono previste specifiche misure restrittive per prevenire la diffusione del virus Covid-19.

Le disposizioni del DPCM del 3 dicembre scorso prevedono, in attuazione del Decreto Legge n. 158 del 2 dicembre 2020, ulteriori limitazioni agli spostamenti durante il periodo delle festività compreso tra il 21 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021.

In base alla nuova Ordinanza del Ministro della Salute dell’11 dicembre, la Lombardia viene collocata fra le regioni in "zona gialla" a partire dal 13 dicembre.

Il Presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana ha firmato il 9 dicembre la nuova Ordinanza n. 649 in materia di contrasto dell’epidemia da Covid-19.

Le disposizioni relative ai seguenti ambiti (articoli 1, 2 e 3.1) sono valide dal 10 dicembre 2020 al 15 gennaio 2021:

  • rilevazione della temperatura corporea sui luoghi di lavoro,
  • attività formativa per adulti,
  • attività sportiva e motoria svolta presso centri e circoli sportivi.


Di seguito sono dettagliate le misure di contenimento individuate per la "zona gialla" (art. 1 del DPCM) e le relative FAQ.


SPOSTAMENTI E TRASPORTI

Fino al 20 dicembre è consentito spostarsi all’interno del territorio regionale dalle ore 5 alle ore 22 senza dover motivare lo spostamento.

Sono inoltre consentiti gli spostamenti in entrata e in uscita dal territorio regionale da/verso altri territori collocati in zona gialla. È consentito transitare nelle aree rosse o arancioni per raggiungere altri territori collocati in zona gialla.

È possibile recarsi in una zona rossa o arancione solo per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute.

Dalle ore 22 alle ore 5 del giorno successivo sono vietati tutti gli spostamenti, ad eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute.

Per giustificare gli spostamenti notturni sarà necessario esibire una autodichiarazione.

Resta sempre consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza, nei casi in cui è prevista.

I mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale viaggiano con una limitazione della capienza massima del 50%. Il limite non si applica per il trasporto scolastico.

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