PRESA DI POSIZIONE SUL DECRETO FISCALE
- 22 novembre 2019 Cronaca
In questi giorni inizia in Parlamento la discussione per la
conversione in legge del c.d. Decreto Fiscale 2020, D.L. n.124/2019, che
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 26/10/2019 e in vigore
dal 27/10/2019 dovrà essere convertito in legge entro il 26/12/2019.
Assoedilizia riserva la massima attenzione ai lavori parlamentari per
seguire in particolare l’iter delle disposizioni contenute
rispettivamente nell’art 3 e nell’art.4 del testo attuale, norme che -
ove convertite in legge - verrebbero a
incidere negativamente sull’attività delle società immobiliari, dei
condomini e degli amministratori condominiali. Unitamente alla
Confedilizia nazionale, l’Associazione ha intrapreso varie iniziative
per cercare di evitare l’approvazione definitiva della normativa,
specialmente quella dell’art.4, o quanto meno per ottenere significative
modifiche.
L’art. 4 infatti stabilisce prevede che, a far tempo dal 1^ gennaio
2020, i committenti che si configurino come sostituti d'imposta, (e
ricordiamo che tra questi vi sono il condominio, i professionisti, le
persone fisiche che esercitano imprese) allorché affidino il compimento
di un'opera o di un servizio a una impresa, siano tenuti in proprio al
versamento delle ritenute d'imposta trattenute dalla impresa
appaltatrice o affidataria e dalle imprese subappaltatrici, ai
lavoratori direttamente impiegati nell'esecuzione dell'opera o del
servizio. Il tutto sotto sanzione amministrativa e penale.
Non è neanche il caso di descrivere nel dettaglio la procedura
prevista dalla norma (comunicazione dell’appaltatore 10 giorni prima
della scadenza di versamento, messa a disposizione degli importi 5
giorni prima e via fantasticando) risultando già evidente che si tratta
di una normativa gravosa ed inapplicabile. Nel caso poi dei condomini e
delle società immobiliari, che operano normalmente con appalti e sub
appalti (dalla pulizia al riscaldamento alle manutenzioni periodiche
tutto è fatto con appalti), la norma è palesemente “fuori misura”: si
tratta di soggetti che non hanno una struttura gestionale se non minima.
Di qui l'assoluta contrarietà di Assoedilizia e la sua richiesta di
totale eliminazione dal Decreto fiscale.
Quanto all'art.3 “Contrasto alle indebite compensazioni” modifica la
disciplina dei versamenti unitari e compensazioni tramite Mod. F24,
prevedendo una serie di nuovi obblighi per i sostituti d’imposta tra i
quali:
· Obbligo di presentare il modello F24 esclusivamente
attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, per il
recupero delle eccedenze di versamento delle ritenute e per le
compensazioni dei crediti e rimborsi es. Bonus Renzi cod. tributo 1655,
rimborso 730 cod.tributo 1631.
· Obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione dalla
quale emerge il credito per importi superiori ad euro 5.000,00 annui
maturati, oltre all’apposizione del visto di conformità.
Se il Decreto Legge verrà convertito senza modifiche, dal mese di
Dicembre 2019 i Sostituti D’imposta, compresi i soggetti non titolari di
partita IVA, per poter utilizzare in compensazione nel modello F24 i
crediti maturati riferiti all’anno d’imposta 2019, dovranno
obbligatoriamente presentare il modello solo tramite i servizi
telematici dell’Agenzia delle Entrate.
A tutt’oggi non sappiamo cosa prevedrà in definitivo l’art.3 del
Decreto Legge 124/19 (ovviamente seguiremo la vicenda e ne daremo
tempestiva notizia) ma ricordiamo che presso i ns. uffici è disponibile
un servizio di presentazione invio telematico dei modelli F24 tramite
Entratel, per maggiori informazioni si prega di contattare la Sig.ra
Berzelli al numero 02/88559232.
A s s o e d i l i z i a